ACCESSO CIVICO
ACCESSO CIVICO E PROCEDURA DI GESTIONE
Accesso Civico
La procedura per la gestione dell’accesso civico dell’Azienda è definita nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 5, D.Lgs. 33/13, dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/13, dalla Delibera A.N.AC. n. 50/13 e dalla Circolare 1/14 della Funzione pubblica.
La richiesta di accesso civico può essere effettuata da chiunque rilevi l’inadempimento totale o parziale di un obbligo di pubblicazione da parte dell’Azienda. Essa, infatti (art. 5, c. 2 D.Lgs. 33/13):
La richiesta di accesso civico va presentata al Responsabile per l’accesso civico.
Il Responsabile per l’accesso civico dell’Azienda è:
Area Farmacia Sig.ra Pisoni Daniela daniela@asfarm.it
Area Servizi Sociosanitari Sig.ra Colombo Carla carla@asfarm.it
Contatti del Responsabile per l’accesso civico:
Telefono: 0332206001
Mail: amministrazione@asfarm.it
Indirizzo: via Maciachini, 9 21056 Induno Olona
Il Titolare del potere sostitutivo è colui al quale rivolgersi nel caso in cui il Responsabile per l’accesso civico non risponda alla richiesta di accesso civico presentata, oppure vi risponda in ritardo rispetto al termine di 30 giorni previsto.
Il Titolare del potere sostitutivo è il Responsabile per la trasparenza, individuato a sua volta nel Direttore: Cesare Cappella
Contatti:
Telefono: 0332206001
Mail: amministrazione@asfarm.it
DAL PIANO DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:
L’ istanza di accesso civico (semplice e/o generalizzato, può essere avanzata ad A.S.Far.M., tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo asfarm@pec.it, oppure mediante il servizio postale, con raccomanda a.r., alla sede amministrativa dell’Azienda in Induno Olona, via Maciachini, 9.
L’Ufficio Segreteria Generale evaderà la richiesta entro 30 giorni decorrenti dal giorno di presentazione della domanda di accesso agli atti.
Sono da ritenersi inammissibili le richieste di accesso civico generalizzato meramente esplorative, volte semplicemente a “scoprire” di quali informazioni la società dispone. Le richieste, pertanto, devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno alla loro natura e al loro oggetto.
Allo stesso modo, nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il funzionamento dell’Azienda, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento della struttura organizzativa.
Si applicano le previsioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ivi comprese quelle relative alle esclusioni ed ai limiti del diritto di accesso civico ed il previo coinvolgimento di soggetti terzi eventualmente direttamente interessati.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni