Operazione Trasparenza

ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI ED IMPRESE - ART 34

Oneri informativi per cittadini e imprese

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Articolo 34, comma 1 e 2 – Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Note
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.

Oneri informativi per cittadini e imprese

Ultimo aggiornamento 11 Agosto, 2020 alle ore 12:27 pmL’art. 34 del D.Lgs 33/2013 che prevedeva questa sottosezione, è stato abrogato dall’art. 43, comma 1, lett.e), del D.Lgs. 97/2016.  

Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi

Ultimo aggiornamento 11 Agosto, 2020 alle ore 12:35 pmPer obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione (ai sensi dell’art. 29, comma  2,  del  D.L 69/2013,  convertito nella L. 98/2013). Non sussistono obblighi amministrativi con specifiche scadenze per i cittadini.

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